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La guerra in Ucraina ha giustamente mobilitato la maggior parte delle organizzazioni e dei volontari che operano nel Terzo settore moltiplicando le iniziative solidali.
Ci sono, tuttavia, alcune indicazioni e informazioni che possono tornare utili sia a chi organizza raccolte fondi sia chi decide di aderire con una donazione.
1 Vantaggi fiscali per Enti e donatori
Il codice del Terzo settore (art.83) ha introdotto importanti novità in materia di deducibilità e detraibilità applicando il nuovo regime dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Le erogazioni liberali effettuate a beneficio degli Enti del terzo settore sono infatti detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente che le percepisce.
La detraibilità interviene sull’imposta lorda sottraendo a quest’ultima una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata. La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.
Per le persone fisiche, è prevista la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta. La detrazione ammonta al 30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro.
Nel caso della deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo.
2 La riconoscibilità è fondamentale
Il rischio truffe è sempre dietro l’angolo. Per questo, i soggetti che si propongono come promotori di iniziative solidali, qualunque sia la modalità scelta, la dimensione o la modalità di gestione dell’organizzazione, devono sempre porsi in maniera trasparente e riconoscibile, fornendo informazioni puntuali sulla finalità della raccolta, tracciabilità delle donazioni ricevute e riscontro sull’impiego dei fondi ricevuti.
È inoltre fortemente consigliato di avere una presenza online, o dei canali di contatto attivi, per poter raccontare verso l’esterno le iniziative e lo stato di avanzamento dei progetti solidali ed essere reperibili per rispondere alle legittime richieste dei donatori.
3 Le raccolte occasionali (RUNTS)
Come dice il nome stesso, le raccolte occasionali sono iniziative non continuative che possono avvenire solo un tot di volte l’anno.
Anche laddove i beni e i servizi siano venduti a un prezzo determinato, non vengono considerati attività commerciale a patto che Enti non profit redigano, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa. Gli Enti sono inoltre obbligati a inserire tale rendiconto all’interno del bilancio di esercizio, depositandolo al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.