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Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto scorso, sono state emanate le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale per gli enti del Terzo Settore.
Nello specifico le linee guida si applicano agli Enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, ai centri servizio per il volontariato, alle imprese sociali e ai gruppi di imprese sociali.
Per le imprese sociali, è stabilito il deposito presso il registro delle imprese del proprio bilancio sociale; per gli altri enti è invece previsto che il deposito debba avvenire presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
i destinatari sono tenuti a pubblicare il bilancio sul proprio sito internet.
La prima scadenza per chi rientra nei criteri individuati dal decreto è il 30 giugno 2021, data entro la quale gli enti coinvolti saranno tenuti a presentare il Bilancio relativo ai dati 2020, da ripetere entro il 30 giugno di ogni anno successivo.
Finalità
Scopo delle norme è fornire informazioni qualitative e non solo finanziarie sull’ente. Le linee guida infatti definiscono il Bilancio Sociale come lo strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione.
Il modello di rendicontazione è assimilabile a quello anglosassone di accountability che include i criteri di responsabilità, trasparenza e compliance. Un mix che ha l’obiettivo di rendere conto degli indicatori gestionali e del rispetto degli standard fissati dalla legge per quanto riguarda attività con impatto sociale.
In questo senso il Bilancio Sociale è uno strumento che, opportunamente condiviso e diffuso, mira a favorire la partecipazione e ad ampliare la base degli stakeholders otre che alla diffusione dei valori e degli obiettivi perseguiti dall’ente.
Principi guida nella redazione del Bilancio Sociale
Per redigere il Bilancio Sociale gli enti devono rispettare i principi di rilevanza, completezza, trasparenza, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.
Il decreto specifica inoltre le voci da redigere, riconducibili alle seguenti categorie:
- metodologia seguita nella redazione del documento e indicazione di eventuali standard seguiti
- informazioni sintetiche sull’ente
- struttura, governo e amministrazione
- persone che operano nell’ente
- obiettivi dell’attività
- situazione economico-finanziaria.