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È stato pubblicato intorno a metà settembre (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 23 luglio 2020) dal titolo “Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
Prende così forma un altro importante pezzo della riforma del Terzo settore che, per quanto riguarda il 5 per mille, aveva trovato origine nel Decreto Legislativo n. 111, del 3 luglio 2017.
Tra le novità introdotte, l’ampliamento della platea dei soggetti che potranno essere ammessi a godere il contributo.
Secondo quanto stabilisce il provvedimento, poiché nella categoria degli “enti del volontariato” potranno rientrare tutti gli Enti del terzo settore (Ets) iscritti al Registro unico (RUNTS), i potenziali beneficiari del 5 per mille potranno essere anche tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche, compresi enti filantropici, fondazioni e associazioni non riconosciute, imprese sociali (escluse quelle costituite in forma di società) e cooperative sociali.
Tuttavia, come specificato nel secondo comma dell’articolo 1 del DPCM, tali disposizioni “hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.
Nulla cambia, invece, per i rimanenti settori di destinazione del contributo, come ad esempio la ricerca scientifica e sanitaria, l’università, lo sport dilettantistico, ecc.
Il 5 per mille, inoltre vede confermati gli “elenchi permanenti” disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, quindi non sarà necessario per gli enti ripresentare ogni anno riscriversi (a meno di importanti variazioni).
Importante, poi, quanto introdotto al fine di evitare la dispersione delle risorse: la soglia minima erogabile a ciascun ente passa da 12 a 100 euro e, aspetto ancora più importante, è stata prevista un’accelerazione dei meccanismi che portano all’erogazione degli importi così da garantire l’accredito delle somme agli enti beneficiari in tempi celeri (cosa che peraltro è avvenuta anche quest’anno a causa del COVID-19).
Benvenuto “nuovo” 5 per mille!